Istituito con Delibera del Senato Accademico n. 8 del 15/12/2015
Statuto
Art. 1
Costituzione, finalit� e compiti
1. Nell'ambito dell'Universit� degli Studi Suor Orsola Benincasa � istituito
il Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione - ReS Incorrupta.
2. Finalit� del Centro � di compiere ricerche e studi sulle mafie e la
corruzione (nonch� a diffondere informazioni e risultati relativi a tali
ricerche e a formare competenze scientifiche) miranti a disvelare la radici
storiche, il sostrato culturale e criminale, le dinamiche sociologiche e
politiche, le ragioni giuridiche, gli equilibri economici che sono sottesi ai
fenomeni corruttivi e criminali.
3. A tal fine, il Centro si propone di mettere in opera metodologie, indagini,
integrazioni e intersezioni tematiche tra diversi saperi, eventualmente in
collaborazione con sedi istituzionali e in collegamento con atenei e centri di
ricerca internazionali e nazionali, anche allo scopo di elaborare appositi
percorsi di alta formazione.
4. Presso il Centro possono essere istituite specifiche Sezioni di ricerca.
Art. 2
Organi
1. Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato scientifico;
d) il Segretario scientifico.
e) il Segretario amministrativo.
Art. 3
Il Direttore
1. Il Direttore � nominato dal Rettore tra i professori universitari
ordinari, anche a riposo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di
amministrazione.
2. Il suo mandato dura tre anni accademici e pu� essere confermato.
3. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina l'attivit�;
b) adotta ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere e diffondere l'attivit�
scientifica del Centro;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e d� esecuzione alle sue delibere;
d) convoca e presiede il Comitato scientifico;
e) sottopone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e la
relativa relazione, predisposti dal Segretario amministrativo, all'approvazione
del Consiglio direttivo;
f) predispone annualmente il piano di sviluppo delle attivit�, le richieste di
finanziamento e la relazione finale sui risultati conseguiti, corredata della
relativa documentazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
g) ha la responsabilit� dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento
del Centro;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai
regolamenti, in analogia con quanto disposto per i Dipartimenti universitari;
i) in caso di necessit� e di urgenza pu� adottare delibere di competenza del
Consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza
successiva all'adozione.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le
proprie funzioni a un componente del Consiglio direttivo.
5. Al Direttore � attribuita, per la durata della carica, una indennit� annuale
nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Universit�. Il
Direttore pu� rinunciare a ricevere tale indennit� e pu� decidere eventualmente
di destinare le relative risorse per le finalit� di cui al successivo art. 9,
comma 2, lettera a).
Art. 4
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo � composto dal Direttore, che lo presiede, e da sei
componenti nominati dal Rettore, su proposta del Direttore, scelti tra i
professori ordinari, straordinari e associati (anche a riposo) ovvero tra i
professori a contratto dell'Ateneo.
2. Esso dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti possono essere
confermati.
3. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo, che svolge
le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio direttivo:
a) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni e il consuntivo;
b) approva il piano annuale di sviluppo delle attivit�, le richieste di
finanziamento e la relazione sui risultati conseguiti;
c) delibera sulle richieste di adesione di altre unit� di ricerca;
d) approva contratti e convenzioni di interesse del Centro;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai
regolamenti in analogia con quanto disposto per i Consigli dei Dipartimenti
universitari.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il
Direttore ritenga necessaria la sua convocazione.
6. Esso � validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di
parit�, prevale il voto del Direttore.
Art. 5
Il Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico � composto dal Direttore, che lo presiede, dai
componenti del Consiglio direttivo e da scienziati, operatori ed esperti di
comprovata competenza scientifica scelti dal Consiglio direttivo su proposta del
Direttore.
2. Esso coadiuva il Direttore nella elaborazione delle linee di ricerca e
nell'attuazione dei programmi di ricerca, nei rapporti con gli organismi
istituzionali e scientifici, nella pubblicazione di ricerche e studi promossi
dal Centro, nell'utilizzazione e diffusione dei risultati delle ricerche.
Art. 6
Il Segretario scientifico
1. Il Segretario scientifico � nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi
componenti, su proposta del Direttore. Dura in carica tre anni accademici e pu�
essere confermato.
2. Il Segretario scientifico coadiuva il Direttore:
a) nella ideazione, elaborazione e realizzazione delle progettualit�
scientifiche del Centro e nell'attuazione del piano di sviluppo delle attivit�;
b) nella tenuta dei contatti esterni, in ordine ai quali opera - ove occorra,
anche su delega del Direttore - al fine dell'attivit� istruttoria volta alla
stipula di convenzioni e di accordi per il perseguimento delle finalit� del
Centro;
c) nella registrazione e nella diffusione dei risultati conseguiti dal Centro.
3. Al Segretario scientifico � attribuita, per la durata della carica, una
indennit� annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione
dell'Universit�. Il Direttore pu� rinunciare a ricevere tale indennit� e pu�
decidere eventualmente di destinare le relative risorse per le finalit� di cui
al successivo art. 9, comma 2, lettera a).
Art. 7
Il Segretario amministrativo
1. Il Segretario amministrativo � nominato dal Consiglio direttivo, su
proposta del Direttore, tra il personale, anche a contratto, dell'Universit�,
che possieda un livello culturale adeguato nonch� le necessarie competenze
amministrative.
2. Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore:
a) nell'espletamento di tutte le sue funzioni e nell'attuazione delle iniziative
volte a promuovere e diffondere l'attivit� scientifica e i risultati del Centro;
b) nella gestione amministrativa e contabile del Centro, in ordine alla quale
condivide la responsabilit� gestionale;
c) nello svolgimento della verbalizzazione dei lavori del Consiglio direttivo.
Inoltre, il Segretario amministrativo:
d) predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo,
accompagnati da una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio
direttivo;
e) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'ambito del Centro.
3. Gli eventuali costi derivanti dal contratto del Segretario amministrativo
gravano interamente ed esclusivamente sul bilancio del Centro.
Art. 8
Personale, sede e strutture
1. Il Centro pu� avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario ad esso assegnato dall'Universit�
o messo a disposizione da enti con esso convenzionati ovvero, ove necessario, da
personale appositamente selezionato con specifico avviso pubblico, per
l'espletamento di specifiche attivit� amministrative. Questi ultimi incarichi
sono sempre da intendere come temporanei, volti all'esplicazione di specifici
oggetti non a carattere scientifico e non possono mai tradursi in contratti a
tempo indeterminato.
2. Il Centro ha sede presso l'Universit�, nei locali ad esso assegnati dal
Consiglio di amministrazione. In prima applicazione, la sede � situata presso i
locali del CRIE.
Art. 9
Gestione amministrativo-contabile, beni e risorse finanziarie
1. Il Centro ha autonomia gestionale, amministrativa e di spesa.
2. Pu� disporre di beni e risorse finanziarie costituite da:
a) fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione per il sostenimento
dell'organizzazione del Centro e per lo svolgimento di specifici progetti e
attivit�;
b) finanziamenti di amministrazioni pubbliche e contributi di soggetti pubblici
e privati volti al perseguimento delle finalit� istituzionali del Centro;
c) corrispettivi di servizi prestati dal Centro in relazione al perseguimento
delle finalit� istituzionali del Centro.
d) contributi, elargizioni, donazioni, legati e lasciti che, seppure rientranti
a tutti gli effetti di legge nel patrimonio dell'Ateneo, siano vincolati nello
scopo al perseguimento delle finalit� del Centro.
Art. 10
Verifica dell'attivit�
1. La relazione annuale sull'attivit� e i risultati scientifici conseguiti
dal Centro � inviata al Rettore e al Senato accademico.
2. L'attivit� del Centro � soggetta alle opportune verifiche del Consiglio di
amministrazione, per quanto concerne i profili contabili, e alla valutazione del
Nucleo di valutazione di Ateneo, per quel che riguarda l'attivit� di ricerca
svolta.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Il presente statuto, previa approvazione del Senato accademico e del
Consiglio di amministrazione dell'Universit�, entra in vigore il 1� dicembre
2015.
2. In sede di prima attuazione, il Rettore provvede immediatamente alla nomina
del Direttore e questi propone seduta stante al Rettore i nominativi dei
componenti del Consiglio direttivo. Il Direttore convoca una riunione del
Consiglio direttivo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
statuto e propone allo stesso di deliberare in ordine alla nomina del Segretario
scientifico e del Segretario amministrativo nonch� dei componenti del Comitato
scientifico.
3. Lo scioglimento del Centro pu� essere disposto soltanto a seguito di motivata
delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
dell'Universit�. In tale ipotesi, i beni e le risorse del Centro rientrano nella
piena disponibilit� dell'Universit�, salva la necessit�, nei casi deputati, di
proseguire nel perseguimento del vincolo di scopo.
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