Universit� degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
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ReS Incorrupta
Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione

Istituito con Delibera del Senato Accademico n. 8 del 15/12/2015

Statuto

Art. 1
Costituzione, finalit� e compiti

1. Nell'ambito dell'Universit� degli Studi Suor Orsola Benincasa � istituito il Centro di ricerche sulle mafie e la corruzione - ReS Incorrupta.
2. Finalit� del Centro � di compiere ricerche e studi sulle mafie e la corruzione (nonch� a diffondere informazioni e risultati relativi a tali ricerche e a formare competenze scientifiche) miranti a disvelare la radici storiche, il sostrato culturale e criminale, le dinamiche sociologiche e politiche, le ragioni giuridiche, gli equilibri economici che sono sottesi ai fenomeni corruttivi e criminali.
3. A tal fine, il Centro si propone di mettere in opera metodologie, indagini, integrazioni e intersezioni tematiche tra diversi saperi, eventualmente in collaborazione con sedi istituzionali e in collegamento con atenei e centri di ricerca internazionali e nazionali, anche allo scopo di elaborare appositi percorsi di alta formazione.
4. Presso il Centro possono essere istituite specifiche Sezioni di ricerca.

Art. 2
Organi

1. Sono organi del Centro:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Comitato scientifico;
d) il Segretario scientifico.
e) il Segretario amministrativo.

Art. 3
Il Direttore

1. Il Direttore � nominato dal Rettore tra i professori universitari ordinari, anche a riposo, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione.
2. Il suo mandato dura tre anni accademici e pu� essere confermato.
3. Il Direttore:
a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina l'attivit�;
b) adotta ogni opportuna iniziativa intesa a promuovere e diffondere l'attivit� scientifica del Centro;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e d� esecuzione alle sue delibere;
d) convoca e presiede il Comitato scientifico;
e) sottopone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, e la relativa relazione, predisposti dal Segretario amministrativo, all'approvazione del Consiglio direttivo;
f) predispone annualmente il piano di sviluppo delle attivit�, le richieste di finanziamento e la relazione finale sui risultati conseguiti, corredata della relativa documentazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
g) ha la responsabilit� dei beni e dei fondi di cui dispone per il funzionamento del Centro;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti, in analogia con quanto disposto per i Dipartimenti universitari;
i) in caso di necessit� e di urgenza pu� adottare delibere di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre a ratifica dello stesso nella prima adunanza successiva all'adozione.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni a un componente del Consiglio direttivo.
5. Al Direttore � attribuita, per la durata della carica, una indennit� annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Universit�. Il Direttore pu� rinunciare a ricevere tale indennit� e pu� decidere eventualmente di destinare le relative risorse per le finalit� di cui al successivo art. 9, comma 2, lettera a).

Art. 4
Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo � composto dal Direttore, che lo presiede, e da sei componenti nominati dal Rettore, su proposta del Direttore, scelti tra i professori ordinari, straordinari e associati (anche a riposo) ovvero tra i professori a contratto dell'Ateneo.
2. Esso dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti possono essere confermati.
3. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Consiglio direttivo:
a) approva il bilancio preventivo, le sue variazioni e il consuntivo;
b) approva il piano annuale di sviluppo delle attivit�, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati conseguiti;
c) delibera sulle richieste di adesione di altre unit� di ricerca;
d) approva contratti e convenzioni di interesse del Centro;
e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti in analogia con quanto disposto per i Consigli dei Dipartimenti universitari.
5. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che il Direttore ritenga necessaria la sua convocazione.
6. Esso � validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parit�, prevale il voto del Direttore.

Art. 5
Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico � composto dal Direttore, che lo presiede, dai componenti del Consiglio direttivo e da scienziati, operatori ed esperti di comprovata competenza scientifica scelti dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore.
2. Esso coadiuva il Direttore nella elaborazione delle linee di ricerca e nell'attuazione dei programmi di ricerca, nei rapporti con gli organismi istituzionali e scientifici, nella pubblicazione di ricerche e studi promossi dal Centro, nell'utilizzazione e diffusione dei risultati delle ricerche.

Art. 6
Il Segretario scientifico

1. Il Segretario scientifico � nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, su proposta del Direttore. Dura in carica tre anni accademici e pu� essere confermato.
2. Il Segretario scientifico coadiuva il Direttore:
a) nella ideazione, elaborazione e realizzazione delle progettualit� scientifiche del Centro e nell'attuazione del piano di sviluppo delle attivit�;
b) nella tenuta dei contatti esterni, in ordine ai quali opera - ove occorra, anche su delega del Direttore - al fine dell'attivit� istruttoria volta alla stipula di convenzioni e di accordi per il perseguimento delle finalit� del Centro;
c) nella registrazione e nella diffusione dei risultati conseguiti dal Centro.
3. Al Segretario scientifico � attribuita, per la durata della carica, una indennit� annuale nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione dell'Universit�. Il Direttore pu� rinunciare a ricevere tale indennit� e pu� decidere eventualmente di destinare le relative risorse per le finalit� di cui al successivo art. 9, comma 2, lettera a).

Art. 7
Il Segretario amministrativo

1. Il Segretario amministrativo � nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore, tra il personale, anche a contratto, dell'Universit�, che possieda un livello culturale adeguato nonch� le necessarie competenze amministrative.
2. Il Segretario amministrativo coadiuva il Direttore:
a) nell'espletamento di tutte le sue funzioni e nell'attuazione delle iniziative volte a promuovere e diffondere l'attivit� scientifica e i risultati del Centro;
b) nella gestione amministrativa e contabile del Centro, in ordine alla quale condivide la responsabilit� gestionale;
c) nello svolgimento della verbalizzazione dei lavori del Consiglio direttivo.
Inoltre, il Segretario amministrativo:
d) predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati da una relazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo;
e) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nell'ambito del Centro.
3. Gli eventuali costi derivanti dal contratto del Segretario amministrativo gravano interamente ed esclusivamente sul bilancio del Centro.

Art. 8
Personale, sede e strutture

1. Il Centro pu� avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale amministrativo, tecnico e ausiliario ad esso assegnato dall'Universit� o messo a disposizione da enti con esso convenzionati ovvero, ove necessario, da personale appositamente selezionato con specifico avviso pubblico, per l'espletamento di specifiche attivit� amministrative. Questi ultimi incarichi sono sempre da intendere come temporanei, volti all'esplicazione di specifici oggetti non a carattere scientifico e non possono mai tradursi in contratti a tempo indeterminato.
2. Il Centro ha sede presso l'Universit�, nei locali ad esso assegnati dal Consiglio di amministrazione. In prima applicazione, la sede � situata presso i locali del CRIE.

Art. 9
Gestione amministrativo-contabile, beni e risorse finanziarie

1. Il Centro ha autonomia gestionale, amministrativa e di spesa.
2. Pu� disporre di beni e risorse finanziarie costituite da:
a) fondi assegnati dal Consiglio di amministrazione per il sostenimento dell'organizzazione del Centro e per lo svolgimento di specifici progetti e attivit�;
b) finanziamenti di amministrazioni pubbliche e contributi di soggetti pubblici e privati volti al perseguimento delle finalit� istituzionali del Centro;
c) corrispettivi di servizi prestati dal Centro in relazione al perseguimento delle finalit� istituzionali del Centro.
d) contributi, elargizioni, donazioni, legati e lasciti che, seppure rientranti a tutti gli effetti di legge nel patrimonio dell'Ateneo, siano vincolati nello scopo al perseguimento delle finalit� del Centro.

Art. 10
Verifica dell'attivit�

1. La relazione annuale sull'attivit� e i risultati scientifici conseguiti dal Centro � inviata al Rettore e al Senato accademico.
2. L'attivit� del Centro � soggetta alle opportune verifiche del Consiglio di amministrazione, per quanto concerne i profili contabili, e alla valutazione del Nucleo di valutazione di Ateneo, per quel che riguarda l'attivit� di ricerca svolta.

Art. 11
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto, previa approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Universit�, entra in vigore il 1� dicembre 2015.
2. In sede di prima attuazione, il Rettore provvede immediatamente alla nomina del Direttore e questi propone seduta stante al Rettore i nominativi dei componenti del Consiglio direttivo. Il Direttore convoca una riunione del Consiglio direttivo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente statuto e propone allo stesso di deliberare in ordine alla nomina del Segretario scientifico e del Segretario amministrativo nonch� dei componenti del Comitato scientifico.
3. Lo scioglimento del Centro pu� essere disposto soltanto a seguito di motivata delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'Universit�. In tale ipotesi, i beni e le risorse del Centro rientrano nella piena disponibilit� dell'Universit�, salva la necessit�, nei casi deputati, di proseguire nel perseguimento del vincolo di scopo.

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